|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
|
Roma, 20 novembre
2017
Circolare n. 200/2017
Oggetto: Previdenza – Decontribuzione
per gli autisti che effettuano trasporti internazionali – Circolare INPS n. 167
del 10.11.2017.
L’INPS
ha reso operativa la decontribuzione prevista dalla Legge di Stabilità 2016
(legge n. 208/2015) per i conducenti che esercitano l’attività in ambito
internazionale per almeno 100 giorni in un anno con veicoli a cui si applica il
regolamento CE n. 561/2006 e muniti di tachigrafo digitale. La riduzione è pari
all’80% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro esclusi i
contributi INAIL.
Come è
noto il beneficio è stato introdotto in via sperimentale per il triennio
2016/2018 con uno stanziamento iniziale di 65,5 milioni di euro annui. Successivamente
lo stanziamento è stato ridotto a 500 mila euro per gli anni 2017 e 2018 dalla
legge n. 96/2017 (manovrina correttiva alla
Legge di Bilancio 2017) in base alla quale la decontribuzione si applica nei
limiti massimi degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 che per
le imprese di autotrasporto per conto terzi non devono superare i 100 mila euro
nell’arco di tre esercizi finanziari (200 mila euro per tutte le altre
imprese).
In particolare
l’INPS ha precisato che:
·
possono fruire dello sgravio contributivo non
solo le imprese di autotrasporto ma tutte le imprese private a prescindere dal
settore economico o produttivo in cui operano purché effettuino trasporti
internazionali;
·
i datori di lavoro interessati alla
decontribuzione devono inoltrare apposita istanza all’INPS attraverso la
procedura denominata TRAS.INT disponibile
sul sito web dell’Istituto; l’agevolazione è riconosciuta in base all’ordine
cronologico di presentazione delle istanze ed è fruibile a partire dalla data
in cui i singoli conducenti hanno raggiunto i 100 giorni di esecuzione di
trasporti internazionali;
·
il calcolo delle 100 giornate deve essere
effettuato a partire dall’ 1 gennaio 2016 e devono essere considerate anche le
giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto
internazionale nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra Stati diversi
dall’Italia; qualora lo stesso trasporto sia effettuato da una pluralità di
conducenti lo sgravio spetta per tutti i conducenti;
·
il
riconoscimento dell’esonero sarà subordinato al rispetto del limite di aiuti de
minimis che l’INPS verificherà direttamente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico; si rammenta che un’agevolazione
rientra nel regime de minimis qualora la normativa di
riferimento lo preveda espressamente (ad es. i recenti voucher per investimenti
informatici; inoltre la formazione finanziata può rientrare nel regime de minimis a scelta dell'azienda beneficiaria); ai fini del
rispetto del limite rilevano gli aiuti usufruiti globalmente dalle imprese di
uno stesso gruppo, o comunque collegate o associate;
·
una volta accolta l’istanza, lo sgravio spetta a
partire dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate di trasporto
internazionale fino al periodo di paga di novembre 2018, ferma restando la permanenza
del rapporto di lavoro.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 116/2017 e 6/2016
|
Codirettore |
Allegato uno |
|
Gr/gr |
©
CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti
Direzione Centrale Amministrazione
Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi
Informativi
Circolare
n.167
Destinatari omessi
Roma,
10/11/2017
OGGETTO: Esonero contributivo per i conducenti che
esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale ai sensi
dell’art. 1, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Istruzioni contabili. Variazioni
al piano dei conti.
SOMMARIO: A
decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre
anni, l’art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ha previsto - per i conducenti che
esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006,
equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi
di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui - la possibilità di
richiedere l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella
misura dell’80 per cento dell’ammontare dei contributi medesimi. Nell’ambito
della presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni amministrative e
le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali
connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
INDICE
Premessa
1.
Natura dell’esonero contributivo.
2.
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
3.
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
4.
Assetto e misura dell’esonero contributivo.
5. Modalità di riconoscimento dell’esonero.
6. Modalità di esposizione dei dati relativi
all’esonero.
7. Istruzioni contabili.
Premessa
L’art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di Stabilità 2016”), come modificato
dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto - per i conducenti
di veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale - l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Il predetto beneficio si applica a tutti i
datori di lavoro privati e spetta a condizione che i conducenti per i quali
venga richiesto il riconoscimento dell’esonero abbiano prestato per almeno 100
giorni attività di trasporto internazionale.
La misura dell’agevolazione è pari all’80 per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nei limiti degli
importi previsti nella medesima norma.
A tal fine, è autorizzata la spesa di 65,5
milioni di euro per l’anno 2016, 0,5 milioni di euro per l’anno 2017 e 0,5
milioni di euro per l’anno 2018.
L’esonero può trovare applicazione entro i
limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
La suddetta agevolazione è riconosciuta
dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e può
essere fruita dai datori di lavoro interessati a decorrere dalla data di
raggiungimento, da parte dei singoli conducenti, dei 100 giorni di trasporto
internazionale.
L’esonero, in considerazione della sua
portata e della specialità della previsione di legge, non è cumulabile con
altre agevolazioni contributive o economiche.
Con la presente circolare si illustrano gli
aspetti generali di tale disposizione e si forniscono, altresì, le indicazioni
per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante.
1.
Natura dell’esonero contributivo.
L’esonero contributivo disciplinato dall’art.
1, comma 651, della legge di Stabilità 2016, può trovare applicazione, come
espressamente previsto dalla norma, esclusivamente nei riguardi dei soggetti
che usufruiscono dell’aiuto di stato nei limiti deli importi de minimis, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 vsugli
aiuti di importanza minore (regime generale).
Al riguardo, si osserva che la nozione di
impresa rilevante ai fini dell’applicazione della normativa dell’Unione Europea
in materia di aiuti di stato, ricomprende ogni entità - indipendentemente dalla
forma giuridica rivestita - che eserciti un’attività economica; inoltre, ai
fini degli aiuti de minimis, rileva la nozione di
impresa unica così come individuata dall’articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento n. 1407/2013.
In base a tale norma, per “impresa unica” si
intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti
relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o
revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione
o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare
un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso
con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra
impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti
o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o
soci di quest’ultima”.
Sul punto, la medesima disposizione sopra
citata ha precisato che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni
di cui sopra, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse
considerate un’impresa unica.
2.
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
L’agevolazione in oggetto è riconosciuta a
tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative che instaurano con
soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3,
legge n. 142/2001 e successive modificazioni.
Possono fruire dello sgravio contributivo non
solo le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto,
ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo
in cui operano. Il beneficio in trattazione è, infatti, destinato non solo alle
imprese di trasporto per conto terzi ma anche alle imprese che svolgono
trasporti in conto proprio, così come alle aziende che svolgono attività di
trasporto di persone e, più in generale, a tutte le imprese che svolgono
attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino
trasporti internazionali.
3.
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
La norma in esame prevede l’esonero nella
misura dell’80% dei complessivi contributi previdenziali esclusivamente in
relazione ai conducenti che effettuino servizi di trasporto internazionale per
almeno 100 giorni annui; il raggiungimento delle 100 giornate deve, pertanto,
essere considerata una condizione al fine del riconoscimento dell’agevolazione.
Il calcolo delle giornate deve essere
effettato a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore del citato
esonero.
Ai fini del computo delle 100 giornate
previste dalla disposizione devono essere considerate anche le giornate
impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale,
nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.
Con riferimento alle ipotesi in cui il
medesimo trasporto internazionale sia effettuato da una pluralità di
conducenti, i quali si succedono alla guida del medesimo veicolo, l’esonero
contributivo spetta per tutti i conducenti impegnati nell’attività di trasporto
internazionale.
L’agevolazione spetta a partire dal mese di
paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista di
100 giorni annui fino al periodo di paga di novembre 2018.
Come è noto, inoltre, ai fini della legittima
fruizione dell’esonero previsto dal comma 651, i veicoli utilizzati per
l’attività di trasporto devono essere equipaggiati con tachigrafo digitale.
La verifica dei presupposti legittimanti la
fruizione dell’agevolazione verrà effettuata mediante attività di controllo da
parte dell’Istituto, anche in collaborazione con l’Agenzia Ispettiva Nazionale
e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si precisa, ad ogni buon conto e a titolo
meramente esemplificativo, che, ai fini di tali verifiche, gli organi preposti
al controllo esamineranno la documentazione di trasporto (lettera di vettura
internazionale o documento di trasporto di cose in conto proprio), la carta
tachigrafica del conducente da cui possa emergere il territorio attraversato e
l’attività di guida effettuata, nonché le buste paga dei lavoratori per i quali
si intende godere dell’esonero contributivo.
L’esonero è, altresì, subordinato, come già
chiarito al paragrafo 1, alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, nonché ai
principi generali che regolano la fruizione dei benefici contributivi. Con
riferimento al limite massimo di aiuti de minimis
fruibili dalla medesima impresa, l'art. 3, paragrafo 2, del regolamento UE n.
1407/2013 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis
concessi ad una medesima impresa non deve superare 200.000 euro nell’arco di
tre esercizi finanziari.
La medesima norma specifica che per il
settore del trasporto di merci su strada per conto terzi l’importo degli aiuti
de minimis non deve superare 100.000 euro, sempre
nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il paragrafo 3 dell’articolo suindicato
stabilisce, inoltre, che, se un’impresa che effettua trasporto di merci su
strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di
200.000 euro, alla medesima impresa si applica tale ultimo massimale, a
condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con i mezzi adeguati -
quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi - che dall’attività
di trasporto di merci su strada l’impresa non tragga un vantaggio superiore a
100.000 euro e che non si utilizzino aiuti de minimis
per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
I suddetti importi si pongono, quindi, come
limite all’applicazione dello sgravio in esame.
Con riferimento agli aiuti de minimis, si precisa che, a seguito della piena entrata in
vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato gestito dal Ministero dello
Sviluppo Economico, di cui all’articolo 52 della Legge n. 234/2012, l’INPS
provvederà al riconoscimento dell’esonero contributivo solo dopo aver
consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel
limite dei massimali sopra illustrati, dell’intero importo concedibile dell’agevolazione.
Si fa, inoltre, presente che nel caso in cui,
a seguito di verifiche effettuate con gli Enti preposti, dovesse risultare che
il beneficiario ha ricevuto aiuti di Stato per un importo superiore alle soglie
individuate nell’art. 3 del Reg. UE n. 1407/2013, lo stesso sarà soggetto al
recupero della totalità dell’agevolazione concessa e non solo della parte
eccedente la soglia de minimis.
Oltre al rispetto della normativa in materia
di aiuti di Stato, la legittima fruizione dell’esonero contributivo è, infine,
subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro, delle condizioni
fissate dall’art. 1, comma 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 inerenti:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela
delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
4.
Assetto e misura dell’esonero contributivo.
Lo sgravio per il trasporto internazionale
introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, ferma restando l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dell’80 per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con eccezione:
- dei premi e i contributi dovuti
all’INAIL, come espressamente previsto dal comma 651 della legge n. 208/2015;
- del contributo, ove dovuto, al “fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n.
296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi
contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di
cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto
dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art.
33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e della
provincia autonoma di Bolzano di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione
dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle
concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento.
Pertanto, si precisa che non sono soggette
all’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 651, della legge n.
208/2015 le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
· il contributo per la garanzia
sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1,
comma 29, della legge n. 190/2014;
· il contributo previsto
dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari
allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o comunque destinabile al
finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti
dall’art. 118 della legge n. 388/2000;
· il contributo di solidarietà
sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di
assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
· il contributo di solidarietà
per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs.
n. 182/1997;
· il contributo di solidarietà
per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n.
166/1997.
Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una
contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo
aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15,
della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote
contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a
0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero
contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 della sopra
citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota
annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento
contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del
predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di
lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del
trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in
misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione
dell’esonero contributivo.
Infine, in considerazione della circostanza
che l’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, comma 651, della legge di
stabilità 2016 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di
applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del
d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi
pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché
erogazione in busta paga della Qu.I.R. - l’esonero è
calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni
che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
La durata del predetto esonero contributivo è
stabilita dalla legge in un triennio e decorre dal mese successivo alla data di
raggiungimento, per ogni singolo conducente, delle 100 giornate di trasporto
internazionale fino al mese di paga di novembre 2018.
5.
Modalità di riconoscimento dell’esonero.
I datori di lavoro che intendano fruire del
beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita
procedura telematica “TRAS.INT.”,
messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
In particolare, i datori di lavoro
interessati al riconoscimento dell’agevolazione, dovranno inviare, utilizzando
il canale sopra evidenziato, una domanda di ammissione all’esonero, indicando:
· il lavoratore che ha effettuato almeno 100 giorni annui di
trasporto internazionale;
· la data di inizio e di raggiungimento dei 100 giorni di
trasporto internazionale;
· l’importo della retribuzione mensile media;
· l’aliquota contributiva datoriale applicata(1).
A seguito dell’invio dell’istanza e, di
norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’INPS:
· calcolerà l’importo
dell’esonero spettante, pari all’80% dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro dal mese successivo alla data di raggiungimento delle 100
giornate di trasporto internazionale;
· verificherà la disponibilità
residua della risorsa in via prospettica, in base al totale delle risorse
oggetto di specifico finanziamento;
· in caso di sufficiente capienza
di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, darà
un riscontro positivo alla richiesta, autorizzando il datore di lavoro alla
fruizione dell’esonero.
Il datore di lavoro la cui istanza telematica
verrà accolta riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso modulo di
richiesta dell’agevolazione– della misura massima complessiva dell’esonero
spettante, che potrà essere fruito a partire dal mese successivo al
raggiungimento delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al periodo
di paga di novembre 2018, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Successivamente all’accantonamento definitivo
delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo calcolato, avendo
cura di non imputare l’agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di
esonero.
L’esonero della contribuzione datoriale potrà
essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive.
6.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro ammessi all’esonero
esporranno, a partire dal flusso UniEmens di
competenza novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero
valorizzando, nella sezione <DenunciaIndividuale>,
nell’elemento <TipoContribuzione> il nuovo
codice “T1”, che assume il significato
di “Esonero contributivo articolo unico, comma 651, della Legge 28 dicembre
2015, n. 208”.
Nell’elemento <Contributo> dovrà essere
indicata la contribuzione ridotta calcolata sull’imponibile previdenziale del
mese.
Per il recupero degli arretrati eventualmente
spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2017, i
datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso UniEmens
nell’elemento <AltreACredito> <CausaleACredito> il nuovo codice causale “R668” avente il significato di
“arretrati esonero contributivo articolo unico, comma 651, legge n. 208/2015” e
nell’elemento <ImportoACredito> l’importo da
recuperare.
Si sottolinea che la valorizzazione del
predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza
novembre e dicembre 2017, nonché gennaio 2018.
I datori di lavoro che hanno diritto al
beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione
dell’agevolazione spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
7.
Istruzioni contabili.
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero
contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati per i conducenti che
esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale, a titolo
sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per un periodo di tre anni, ai
sensi dell’art. 1, c. 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il cui onere è posto a
carico dello Stato, si istituisce il conto GAW37167 nell’ambito della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali –
evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri
sociali ed altre agevolazioni contributive).
Al nuovo conto, gestito dalla procedura
automatizzata di ripartizione DM, andranno attribuite le somme conguagliate dai
datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo 6). In
particolare, al nuovo conto verranno contabilizzate anche le somme esposte nel
flusso UniEmens e riportate nel DM2013 “virtuale” al
nuovo codice causale “R668” per arretrati riferiti al periodo compreso tra
gennaio 2016 e ottobre 2017.
La Direzione generale, come di consueto,
curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso
degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni
intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
(1)
Si precisa che, ai
fini dell’indicazione della retribuzione media mensile, è corretto tener conto
dei ratei delle mensilità aggiuntive. Ai fini di una corretta imputazione delle
risorse, inoltre, con riferimento all’aliquota contributiva datoriale, è
corretto indicare le sole contribuzioni oggetto di esonero.
Allegati omissis